Ciao amici sgai, ho importanti novità che possono interessare a papà, mamme, futuri genitori, nonni, zii e parenti tutti! Scherzi a parte, l’approvazione della Legge di Bilancio 2019 ha riconfermato il congedo di paternità. Con qualche novità. Lo sapevate? Vediamo nel dettaglio di che si tratta.
Congedo papà 2019, cosa cambia
Il congedo di paternità è stato allungato di 24 ore. In sostanza, i neo papà potranno fare 5 giorni di assenza retribuita dal lavoro e obbligatoria, chiedendo un giorno in più facoltativo e arrivando così, in totale, a 6 giorni (a patto che l’ultimo ne sostituisca uno di congedo destinato alla mamma e che venga goduto entro 5 mesi dalla nascita).
Oltre ai 5 giorni di congedo obbligatorio, nel 2019 c’è anche la possibilità di astenersi un giorno in più dal lavoro, in sostituzione della madre lavoratrice, arrivando così a 6: i giorni fruiti dal padre anticipano, quindi, il termine del congedo di maternità della madre.
Non è preclusa ai genitori, entrambi lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire insieme dei giorni di congedo. Ma deve essere sempre esercitata entro cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in casa nel caso di adozioni ed è subordinata al fatto che la madre rinunci ad uno o due giorni, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria.
Cos’è e a chi è rivolto
Il congedo papà è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.
Come è riportato sul sito dell’Inps, “possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013″.
Congedo di paternità 2019: come chiederlo
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare almeno 15 giorni prima al datore di lavoro le date in cui vuole usufruire del congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola in base alla presunta data del parto.
Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di riferimento.
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si può presentare in tre modi:
- online attraverso il servizio dedicato;
- tramite il contact center al numero 803 156 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
MAGGIORI INFO: www.inps.it e congedo papà sul sito Inps
Tutto chiaro? Anche i papà si conquistano un piccolo spazio (e un diritto) per stare con i loro cuccioli e dare un supporto (doveroso) alle mamme!
Alla prossima amici sgai!